Art. 5.
(Patrocinio a spese dello Stato e istituzione dell'albo speciale degli avvocati specializzati).

      1. Il patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale è a totale carico dello Stato.
      2. È istituito presso ogni tribunale della Repubblica un albo speciale in cui sono iscritti gli avvocati che si occupano di reati

 

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legati alla sfera delle violenze sessuali. Da tale albo sono tratti gli avvocati da assegnare alle vittime del reato, in caso di patrocinio a spese dello Stato.